Art. 8.
(Legalità del territorio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la vigilanza e il controllo sono esercitati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, il quale, attraverso il personale della polizia municipale, verifica la rispondenza degli interventi edilizi alle prescrizioni regolamentari e di legge, nonché all'effettivo conseguimento del corrispondente titolo abilitativo;

          b) in caso di interventi edilizi realizzati in violazione delle norme legislative o regolamentari vigenti in materia urbanistica, l'apparato sanzionatorio prevede:

              1) la remissione in pristino del sito interessato ad opera del responsabile dell'illecito e, in caso di inerzia, ad opera del comune, a spese del responsabile e attraverso procedure semplificate e abbreviate;

              2) per gli interventi realizzati in parziale difformità rispetto al permesso di costruire, sanzioni amministrative a carico del responsabile della violazione;

              3) per gli interventi realizzati in totale difformità rispetto al permesso di costruire o in assenza dello stesso, sanzioni penali e amministrative a carico del responsabile della violazione;

              4) per gli interventi di cui al numero 3), la sanzione amministrativa accessoria dell'acquisizione dell'immobile al demanio comunale;

              5) qualora sia accertata, in fase di giudizio, l'inerzia dell'amministrazione comunale, l'omessa vigilanza da parte del dirigente o del responsabile configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio e, a carico dell'inadempiente, l'obbligo di risarcimento dei danni causati al pubblico interesse, calcolati dal giudice in via equitativa;

              6) l'obbligo in solido del sindaco del comune competente al risarcimento dei danni di cui al numero 5);

 

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          c) gli atti giuridici aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o a loro parti, la cui costruzione è avvenuta dopo il 17 marzo 1985, qualora siano privi degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, sono nulli a tutti gli effetti e sono previste sanzioni a carico dei notai che ne curano la redazione e la trascrizione nei pubblici registri;

          d) la somministrazione da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici delle proprie forniture per le opere prive di permesso di costruire è vietata e sono previste sanzioni amministrative per il funzionario responsabile che autorizza l'erogazione del servizio in assenza dei prescritti requisiti;

          e) l'istituzione di una struttura territoriale provinciale a cui sono attribuiti i compiti di monitorare il territorio tramite l'adozione di strumenti satellitari e di informare tempestivamente le autorità competenti in caso di eventuali illeciti in materia edilizia e urbanistica.